A.S. 2020/21 EMERGENZA SANITARIA DA COVID — 19. PROCEDURE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DEGLI ALUNNI IN CASO DI ASSENZA DI DURATA SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 3, L.R. N. 13/2019
COMUNICAZIONE
REGIONE SICILIANA
Assessorato della Salute
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
EMERGENZA SANITARIA DA COVID — 19. PROCEDURE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DEGLI ALUNNI IN CASO DI ASSENZA DI DURATA SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 3, L.R. N. 13/2019
Art. 1
Sono confermate le previsioni di cui al punto 4 e al punto 5 della Circolare esplicativa dell'Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot. 33108 del 24 settembre 2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid- 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".
Art. 2
- La riammissione a scuola degli alunni in caso di sospetto COVID-19 è subordinata all'attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del PLS o del MMC, da rilasciarsi una volta acquisita l'informazione della negatività del tampone.
- Fatte salve le circostanze che prevedono l'obbligatorietà del tampone per soggetti in isolamento fiduciario o perché diagnosticati affetti da COVID-19, le assenze individuali per altre cause sanitarie, anche con uno o più sintomi potenzialmente riconducibili a COVID-19, secondo le Linee Guida dell'ISS, devono essere giustificate con certificato del PLS/MMG, se superiori ai 3 giorni, per gli alunni 0-6 anni e, se superiori ai 10 giorni, per gli studenti di età superiore. Ai fini del relativo conteggio sono escluse le giornate festive, salvo che l'assenza non prosegua nel primo giorno utile di lezione.
Art. 3
- La certificazione di cui all'articolo 2 è redatta sulla base della complessiva valutazione clinica, dell'attestazione dell'andamento sintomatologico da parte dei genitori (o soggetti esercenti la potestà genitoriaie) ed eventualmente, ove ritenuto necessario, sulla base dei predetti criteri, a seguito dell'esecuzione del tampone rapido su card da prelievo rino-faringeo. Il test è eseguito direttamente dal PLS/MMG, secondo quanto previsto dall' Accordo per l'esecuzione dei test rapidi di accertamento del COVID-19 da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri, ratificato in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 30 ottobre 2020 e non comporta oneri a carico dell'assistito.
- Ai fini della certificazione di cui al precedente comma, è predisposta apposita modulistica che, allegata al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.
Art. 4
Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Legge Regionale n. 5/2011 , sul sito web istituzionale dell'Assessorato regionale della Salute e sul sito web istituzionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale <www.regione.sicilia.it>.
Gravina di Catania 14/11/2020
Vedi circolare in allegato