A.S.2019/20 Comunicazione modalità criteri attribuzione voto finale classi terze
Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2019/20 (ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020).
Esame di Stato e valutazione finale
- L’Esame di Stato coincide con la valutazione finale (art. 2/1 OM).
- In sede di valutazione finale il Consiglio di Classe tiene conto di un elaborato prodotto dall’alunno (art. 2/2 OM).
- La valutazione finale degli alunni con disabilità e con DSA certificati e l’assegnazione agli stessi dell’elaborato avvengono in base al PEI e al PDP (art. 2/3 OM).
Caratteristiche dell’elaborato
L’elaborato di cui deve tener conto il consiglio di classe in sede di valutazione finale:
- riguarda una tematica condivisa dall’alunno con il consiglio di classe e assegnata da quest’ultimo (art. 3/1 OM), che a tal fine tiene conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun alunno (art. 3/2 OM); la tematica assegnata inoltre deve consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi che in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline (art. 3/2 OM)
- è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe in modalità telematica o altra modalità concordata, prima della presentazione orale dello stesso (art. 3/1 OM)
- consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe (art. 3/3 OM)
- può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale (art. 3/3 OM)
- è presentato oralmente da ciascun alunno in modalità telematica davanti ai docenti del consiglio di classe (art. 4/1 OM), entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe (art. 4/3)
- è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi (art. 6/1 OM).
Presentazione dell’elaborato
Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali dell’elaborato in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità, attraverso l’uso degli strumenti tecnici più idonei (art. 4/4 OM).
In caso di alunni assenti alla presentazione orale calendarizzata, per gravi e documentati motivi, sentito il consiglio di classe, il dirigente scolastico prevede, ove possibile, lo svolgimento della stessa (presentazione) in data successiva e comunque entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe (art. 4/5 OM).
In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno (art. 4/5 OM).
Valutazione finale (art. 7 OM)
In sede di scrutinio finale:
- il consiglio di classe procede alla valutazione dell’a.s. 2019/20 degli alunni delle classi terze, sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza; le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’a.s. 2019/20 (art. 7/1 OM)
- “Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti” (art. 7/1 OM), dunque non sono scrutinati gli alunni oggetto di provvedimenti di esclusione dallo scrutinio o dagli esami già emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/94, articolo 4/6).
- il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, ossia il voto finale in decimi, tenuto conto delle valutazioni suddette (valutazione dell’a.s. 2019/20, valutazioni conseguite nelle singole discipline), della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso, del percorso scolastico triennale (art. 7/2 OM).
Il voto finale, dunque, scaturisce da
1. valutazioni conseguite nelle singole discipline;
2. valutazione dell’elaborato (che va dunque effettuata prima dello scrutinio);
3. percorso scolastico triennale.
La valutazione che porta al voto finale, infine, va effettuata sulla base degli elementi previsti (scrutinio singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe.
Voto in decimi
Il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione è conseguito con una votazione finale di almeno sei decimi (art. 7/3 OM).
• Può essere attribuita la lode, con deliberazione all’unanimità, in relazione alle valutazioni conseguite nel triennio (art. 7/4 OM).
• La valutazione finale degli alunni con disabilità e con DSA certificati avviene in base al PEI e al PDP (art. 2/4 OM).
• Nel diploma e nelle tabelle affisse all’albo della scuola non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (art. 7/6 OM).
• La certificazione delle competenze va redatta, ai sensi del DM 742/2017, in sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione. La certificazione non comprende la sezione Invalsi.
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Gravina di Catania 24/05/2020